Nel pomeriggio di ieri, 24 agosto 2022, presso la sede del Palazzo del Governo lungo Corso Cavour a Fermo, si è svolto – come di consueto in occasione di consultazioni elettorali politiche – l’incontro con le rappresentanze territoriali delle formazioni politiche che prenderanno parte al voto del prossimo 25 settembre 2022, all’uopo convocate dal Prefetto.

Nel corso dell’incontro, cui hanno preso parte anche i Sindaci ed i Comandi di Polizia Municipale dei principali Comuni del territorio, il Prefetto di Fermo Vincenza Filippi, coadiuvata dal Viceprefetto Vicario, dirigente dell’Area Elettorale per la Prefettura, dott.ssa de Notaristefani di Vastogirardi, ha dato lettura della bozza di accordo per “uno svolgimento sereno della campagna elettorale, in un clima di indispensabile reciproco rispetto e civile dialettica democratica nella piena osservanza delle norme vigenti e delle consuetudini elettorali e che garantisca la tutela dell’ambiente e del patrimonio storico, artistico, archeologico e dell’arredo urbano, nonché degli altri beni di valore”.

Gli impegni delle forze politiche

In modo particolare le forze politiche si impegnano a rispettare ed a far rispettare:

  • le norme della Costituzione in base alle quali “tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione” (art. 21) nonché “di riunirsi pacificamente e senza armi” (art. 17)
  • Il divieto di affissione dei materiali di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi destinati a ciò da ciascun Comune, nonché il divieto di iscrizioni murali e di quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate recinzioni ed a maggior ragione, su monumenti ed opere d’arte di qualsiasi genere, a tutela dell’estetica cittadina

I Comizi

I rappresentanti locali dei vari partiti, che partecipano direttamente alla campagna elettorale, stabiliscano preventive ed opportune intese con i Sindaci dei singoli Comuni, al fine di concordare la priorità allo svolgimento dei comizi e fissare equamente la durata di questi e le piazze o altre località idonee da destinare allo svolgimento della propaganda elettorale.

Tutti i partiti che intendano indire comizi devono richiedere la disponibilità all’utilizzo della località prescelta per iscritto al Comune almeno 24 ore prima dell’ora fissata per i comizi stessi. Il suddetto preavviso dovrà essere rivolto al Sindaco che ne darà comunicazione contemporaneamente al Questore nonché al Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Fermo

Ciascun partito, gruppo o movimento politico che sostiene una determinata candidatura non potrà fruire, nei giorni successivi alla propria manifestazione elettorale, del medesimo luogo, qualora siano giunte concomitanti richieste da parte di altri partiti, gruppi o movimenti politici che appoggiano una diversa candidatura. Nel caso vengano preavvisati comizi per lo stesso luogo ed alla medesima ora avrà la precedenza colui che ha dato prima il preavviso, previe intese in sede locale, fra il Sindaco ed i predetti rappresentanti (in caso di accertata contemporaneità della ricezione dell’istanza potrebbe essere usato il criterio del sorteggio)

I Sindaci dei Comuni della provincia, tenendo conto delle richieste pervenute, provvederanno a definire un calendario dei comizi o di riunioni per la propaganda elettorale o per l’installazione di tavoli di propaganda nelle principali vie e piazze, tenendo conto delle richieste pervenute.

In occasione delle manifestazioni religiose e civili tradizionali che si svolgono secondo le consuetudini locali sarà evitata, in linea di massima, la concomitanza di pubblici comizi elettorali negli stessi luoghi e nelle stesse ore, salvo i casi che saranno risolti in sede locale. Si concorda che i com1z1 all’aperto vengano effettuati tra le 10 e le 13, nonché tra le 17 e le 23.
In ogni caso potranno valutarsi specifiche intese tra i sindaci ed i rappresentanti dei movimenti, delle organizzazioni e delle liste interessate al procedimento elettorale. Ogni comizio avrà la durata massima di un’ora e quindici minuti per il caso in cui la piazza sia impegnata per turni successivi.
La durata dei comizi da tenersi negli ultimi due giorni consentiti per la propaganda elettorale è limitata ad un’ora, comprensiva dei tempi tecnici per l’allestimento e smontaggio delle attrezzature, per il caso in cui la piazza sia impegnata per turni successivi;
Non saranno distribuiti, durante lo svolgimento dei com1z1 e delle manifestazioni, all’interno ed in prossimità dei luoghi dove si svolgono, volantini e stampati contenenti propaganda di partiti e di gruppi politici diversi da quello da cui è stato indetto il comizio o la manifestazione stessa.

Modalità di svolgimento dei Comizi

In particolare per quel che concerne le modalità di svolgimento dei comizi, ciascun partito o movimento politico si impegna:

  • a comunicare di persona o tramite pec al Comune, che si impegna a comunicarlo a vista all’Ufficio di Gabinetto della Questura, per il Comune Capoluogo, ed all’Ufficio di Gabinetto della Questura ed i comandi dell’Arma dei Carabinieri per i Comuni della provincia, le località dove si dovranno svolgere i comizi, precisandone l’ora di inizio. Tali comunicazioni, a tutela dei diritti di tutte le forze politiche che partecipano alle elezioni, non dovranno essere effettuate prima di cinque giorni dalla data stabilita per il comizio (salve le intese particolari riguardanti i comizi di chiusura). Nei casi in cui ci siano più richieste di comizi nella stessa località per il medesimo giorno sarà data la precedenza in base all’ordine di presentazione della richiesta;
  • a non superare la durata di 1 ora e quindici minuti per ciascun comizio, i limiti di tempo fissati per ogni comizio dovranno essere osservati scrupolosamente, lasciando un congruo intervallo (almeno mezz’ora) tra la fine di un comizio e l’inizio di quello successivo, in modo da assicurare il regolare deflusso del pubblico nonché l’effettuazione delle operazioni materiali connesse ai comizi stessi;

Non ammesso il contraddittorio

Viene ribadito che nessuno dovrà recare disturbo ai comizi stessi. Non sarà pertanto ammesso il contraddittorio nei comizi all’aperto con gli avversari politici.

Nei locali aperti al pubblico il contraddittorio sarà ammesso solo nella forma del dibattito preventivamente richiesto e concordato tra le parti interessate, con l’obbligo di darne avviso scritto, almeno 24 ore prima, alla competente Autorità di Pubblica Sicurezza.
Per l’organizzazione di comizi in sale cinematografiche e teatrali saranno presi preventivi accordi con i rispettivi gestori, i quali ne daranno tempestivo avviso agli Organi di Polizia.
Ogni impegno sarà posto per evitare eccessi ed intemperanze verbali

Non ammessi i cortei

Gli intervenuti si impegnano a non effettuare cortei nel periodo della campagna elettorale.
Lo svolgimento del festival sarà consentito nel rigoroso rispetto delle norme di legge e delle altre norme di disciplina previste dal presente accordo

Propaganda mobile

La propaganda mobile non luminosa non potrà essere effettuata in maniera da turbare lo svolgimento dei comizi altrui nonché nel giorno antecedente ed in quelli stabiliti per le elezioni.

Riunioni in locali aperti al pubblico

Le riunioni in locali aperti al pubblico sono regolamentate – ai fini del presente accordo – con le stesse modalità dei comizi e dibattiti in luogo pubblico.

Banchetti di propaganda elettorale

Per l’utilizzazione di banchetti di propaganda elettorale la prenotazione dovrà avvenire con le stesse modalità previste per i comizi, personalmente o mediante pec, con esclusione della posta elettronica ordinaria.
In caso di più domande si farà riferimento alla priorità dell’ora di presentazione, garantendo ad ogni gruppo o partito o movimento almeno una presenza giornaliera in ognuna delle località individuate dal Comune.
La concessione di suolo pubblico, a tal fine, non potrà protrarsi, da parte dello stesso richiedente per un tempo superiore alle tre ore.
Non è consentita l’installazione di più banchetti di propaganda elettorale appartenenti a partiti di opposti schieramenti nello stesso luogo o in luogo adiacente negli stessi orari.

Festivals ed altre manifestazioni politicamente qualificate

Per festival si intende una manifestazione in cui siano presenti, alternativamente o congiuntamente, allestimenti musicali, di presentazione libraria, di ristorazione, di gioco o altri.
Festivals e altre manifestazioni politicamente qualificate, che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico durante periodi di campagna elettorale, costituiscono riunioni di propaganda elettorale.

ertanto, lo svolgimento di tali manifestazioni non consente deroghe alle norme contenute nelle Leggi 4 aprile 19 56 n. 212 e 24 aprile 197 5 n. 130, che prevedono 1n particolare: l’uso esclusivo degli spazi predisposti per le affissioni di propaganda elettorale; il divieto di ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico; il divieto di somministrazione a titolo gratuito di cibo o bevande, la limitazione all’uso degli altoparlanti su mezzi mobili per gli avvisi dello svolgimento delle manifestazioni ed infine il divieto che siffatte manifestazioni abbiano luogo nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le votazioni, a norma dell’art. 8 della cennata Legge n. 130 / 197 5.
All’interno dell’area concessa, secondo l’ordine di presentazione delle domande, per l’effettuazione di un festival o festa di partito è consentita, da parte del partito o movimento organizzatore, l’installazione di banchetti, nonché l’effettuazione di un comizio di durata non superiore alle due ore, salvo quanto concordato per il comizio finale in sede di intese tra i singoli parti ti ovvero, in caso di mancato accordo, tramite sorteggio.
In caso di più domande, nella concessione delle piazze sarà rispettato l’ordine di presentazione delle domande stesse.

Manifestazioni varie

In ordine allo svolgimento di manifestazioni di spettacolo o altro (quali festival, feste di partiti, movimenti o gruppi politici) collegate comunque con la campagna elettorale (per esempio perché prevedono la partecipazione o il comizio di candidati e/ o esponenti politici) si conferma la possibilità di svolgimento nel rispetto della normativa sopra richiamata, sempre che le anzidette manifestazioni ottengano l’autorizzazione comunale per l’occupazione del suolo pubblico, nonché se rientranti nella tipologia del pubblico spettacolo, la dichiarazione di agibilità della struttura rilasciata dal Comune su parere favorevole della Commissione comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.
Una volta individuati i luoghi da assegnare per i comizi e le riunioni di propaganda elettorale dovrà essere evitato che tali manifestazioni interferiscano con gli altri comizi e le altre riunioni

Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili

I mezzi acustici, il cui uso è consentito solamente dalle ore 9,00 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente a bordo di automezzi per il solo annuncio dei comizi e del tema degli stessi, saranno tenuti a conveniente volume in modo da non arrecare disturbo alla quiete ed alle occupazioni dei cittadini.

I partecipanti convengono sulla opportunità che tali annunzi vengono dati dalle ore 9,00 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle 21,30

I rappresentanti dei partiti e dei movimenti politici sono consapevoli che la propaganda elettorale effettuata mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco.

Propaganda fonica su più Comuni

Nel caso in cui, invece, la stessa si svolga sul territorio di più comuni, l’autorizzazione è rilasciata dal Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi. Tale richiesta dovrà pervenire almeno due giorni prima all’indirizzo pec protocollo.preffm@pec.interno.it oppure all’indirizzo mail: elettorale.pref_fermo@interno.it.

Ulteriori divieti

E’ proibita l’installazione in luoghi pubblici di mostre documentarie e fotografiche che, sia per il loro contenuto propagandistico riguardante direttamente o indirettamente temi di discussione politica sia per le modalità e la durata della loro esposizione, realizzano fraudolentemente una forma di affissione di materiale di propaganda elettorale fuori degli spazi predisposti a cura dei Comuni

E’ vietata l’affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai comuni alle normali affissioni commerciali

E’ vietata l’esposizione di materiale di propaganda elettorale negli spazi di pertinenza, quali giornali murali, bacheche o vetrinette appartenenti a partiti o gruppi politici, associazioni sindacali o giovanili, editori di giornali o periodici, posti in luogo pubblico o esposto al pubblico. In eccezione al predetto divieto l’affissione di quotidiani e periodici. L’eccezione vale anche per i giorni della votazione

E’ vietata l’affissione o l’esposizione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti inerenti, direttamente o indirettamente, alla propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, sulle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali, ovvero su palloni o aerostati ancorati al suolo.
Diversamente, è consentito collocare i manifesti riferiti ai candidati -all’interno di locali con vetrine verso l’esterno – ad almeno un metro di distanza dalle predette vetrine, sebbene visibili all’esterno dai passanti

Sono proibite le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni

Propaganda su mezzi mobili

E’ vietata ogni forma di propaganda figurativa luminosa mobile.

Al contrario, deve ritenersi ammessa ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili. I veicoli che rechino tali mezzi di propaganda devono avere i requisiti richiesti dalle norme sulla circolazione stradale; deve poi ritenersi che, dentro i limiti delle predette norme, la sosta tecnica dei veicoli stessi deve essere ammessa per un massimo di 45 minuti. Qualora la sosta sia su aree private, ma i pannelli pubblicitari siano in ogni caso visibili dall’esterno, gli stessi dovranno essere opportunamente oscurati.

L’utilizzo dei pannelli mobili è vietato a partire dalle ore 00:01 di sabato 24 settembre 2022 sino al termine delle operazioni di voto.

Volantini

E’ vietato il lancio e il getto di volantini di propaganda elettorale in luogo pubblico o aperto al pubblico con o senza l’ausilio di veicoli o aeromobili dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, mentre ne è consentita la distribuzione

I banchetti

L’utilizzazione di postazioni fisse, e.cl. “gazebo” e/ o i banchetti, ai fini elettorali può essere consentita solo a determinate condizioni:

  • tali strutture non devono presentare raffigurazioni, fotografie, diciture o colori che, direttamente o indirettamente, richiamino candidati;
  • all’interno e all’esterno di tali strutture non devono essere esposti o affissi drappi, striscioni, manifesti e quant’altro sia riconducibile a forma di propaganda elettorale a carattere fisso
  • le bandiere dei partiti e dei movimenti politici non possono essere riconducibili a forma di propaganda elettorale a carattere fisso quando le stesse servono esclusivamente ad identificare la titolarità dei gazebo e/o dei banchetti. In sostanza si ritiene che, ferma restando la disciplina sull’occupazione degli spazi pubblici, tali strutture quali gazebi e banchetti possono essere utilizzate per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge quali, ad esempio, la distribuzione di volantini, o di altro materiale di propaganda.

Pubblicità su quotidiani e periodici

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali (21 luglio 2022), sino al penultimo giorno prima della votazione (23 settembre 2022), sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggi politici su quotidiani e periodici: annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi, pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati – pubblicazioni di confronto tra più candidati

Dal 30° giorno precedente la data fissata per le elezioni

Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni (26 agosto 2022) è sospesa ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso – ivi compresi tabelloni, striscioni o drappi – in luogo pubblico, con esclusione delle insegne indicanti le sedi dei partiti.

E’ vietata, altresì, ogni forma di propaganda luminosa mobile.

Non possono essere lanciati o gettati volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico

Dal 26 agosto 2022 al 23 settembre 2022 compreso possono tenersi riunioni elettorali senza l’obbligo di preavviso al Questore

Durante detto periodo l’uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell’ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9:00 alle ore 21 :30 del giorno della manifestazione e di quello precedente

Dal 15° giorno antecedente vietati i sondaggi

Dal 15 ° giorno antecedente quella della votazione (10 settembre 2022) sino alla chiusura delle operazioni di votazione (25 settembre 2022) è vietato rendere pubblici o comunque diffondere 1 risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori anche se tali sondaggi sono stati effettuati per un periodo precedente a quello del divieto

Dal giorno antecedente

Dal giorno antecedente quello della votazione (24 settembre 2022) e fino alla chiusura delle operazioni di voto (25 settembre 2022) sono vieta ti i comizi, le riunioni di propaganda diretta od indiretta, in luoghi pubblici od aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali od altri manifesti di propaganda

Nei giorni destinati alla votazione è altresì vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di 200 metri dall’ingresso delle sezioni elettorali.

E’ consentita invece la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici.