di Massimiliano Bartocci –

Un nuovo Consiglio Comunale della città di Fermo è previsto per Giovedì 27 Aprile 2023 a partire dalle ore 18,30 con i seguenti punti all’ordine del giorno:

  1. Comunicazioni del Presidente del Consiglio e del Sindaco.
  2. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti.
  3. Approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2022 ai sensi dell’art. 227 d.Lgs. n. 267/2000.
  4. Approvazione tariffe TARI 2023.
  5. II Variazione al Bilancio di previsione 2023/2025, ai sensi dell’art. 175, comma 2, del TUEL e variazione al Programma biennale per le forniture di beni e servizi 2023/2024 e Programma OO.PP 2023/2025.
  6. Integrazione Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni del Patrimonio immobiliare anno 2023.
  7. Permuta locali di proprietà comunale (ex scuola Betti) con locali dell’adiacente convento di proprietà della Provincia Italiana di S. Francesco d’Assisi dei Frati Minori finalizzata ad uniformare le proprietà secondo le unità strutturali definite dalle schede AeDES redatte a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016.
  8. Costituzione servitù di fognatura su area di proprietà comunale in favore della ditta Fasciani Giovanni srl.
  9. Costituzione ulteriore servitù di elettrodotto su area di proprietà comunale in favore di e-distribuzione spa per nuova cabina via A. de Gasperi.
  10. Società in house A.S.I.T.E. Srl: indirizzi in ordine al programma degli investimenti annualità 2023.
  11. Aggiornamento del vigente Regolamento per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Gli ultimi punti, che molto probabilmente verranno discussi a tarda serata, prevedono una autorizzazione di nuove spese per la partecipata Comunale Asite, per l’importo complessivo di 610,000 euro così ripartite: € 195.000,00 per investimenti del settore metano, € 315.000,00 per la realizzazione della tettoia al CIGRU e € 100.000,00 per realizzazione dell’Ecocentro nella zona di Lido Tre Archi.
Mentre per quanto riguarda l’aggiornamento del Regolamento per l’accesso del diritto di accesso ai documenti amministrativi è stato prevista la PEC come mezzo normale di comunicazione (scompare quindi la raccomandata) e un ampliamento degli atti sottratti all’accesso indicati dall’art. 27 a cui sono state aggiunte le lettere d) ed e).

Sono sottratte all’accesso le seguenti categorie di documenti, comunque rientranti nella disponibilità dell’ente:

a) atti e documenti rientranti nelle categorie generali individuate dall’art. 24, comma 1 della legge n. 241/1990 (documenti coperti da segreto di Stato, procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano, attività diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione, procedimenti selettivi nei confronti di documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi);
b) atti e documenti dai quali possa derivare una lesione ad interessi rilevanti quali quelli individuati dall’art. 24, comma 6, lettere a) (sicurezza e difesa nazionale), c) (tutela dell’ordine pubblico, prevenzione e repressione della criminalità, con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all’attività di polizia giudiziaria e conduzione delle indagini), e) (contrattazione collettiva di lavoro e gli atti interni connessi all’espletamento del relativo mandato) della legge n. 241/1990;
c) documenti che riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all’Amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono, quando:

  • la loro conoscenza possa arrecare grave ed insanabile pregiudizio ai soggetti cui le informazioni contenute nei documenti sono riferite;
  • i soggetti conferenti le informazioni abbiano evidenziato che le stesse sono assoggettate a particolari forme di tutela, in base a disposizioni di legge

c) documenti che riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all’Amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono, quando:

  • la loro conoscenza possa arrecare grave ed insanabile pregiudizio ai soggetti cui le informazioni contenute nei documenti sono riferite;
  • i soggetti conferenti le informazioni abbiano evidenziato che le stesse sono assoggettate a particolari forme di tutela, in base a disposizioni di legge.

d) in virtù del segreto professionale previsto dall’ordinamento forense, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti fra difensore e difeso, sono sottratti all’accesso i seguenti documenti, rientranti nell’espletamento delle funzioni dell’Avvocatura Comunale: 1. pareri resi in relazione a lite in potenza o in atto e la inerente corrispondenza; 2. atti defensionali; 3. atti inerenti procedure di recupero crediti; 4. atti inerenti procedure di gestione sinistri passivi ed attivi; 5. corrispondenza, documentazione istruttoria e quant’altro necessario all’espletamento degli affari di cui ai punti precedenti; 6. documentazione, corrispondenza, relazioni, elaborazioni, ecc., fornite agli/dagli uffici comunali e/o a/da professionisti esterni incaricati dall’Ente, relativi a atti e/o procedimenti rientranti nella tipologia di cui ai punti precedenti; 7. atti e documenti di cui ai punti precedenti, inerenti procedure gestite tramite l’Avvocatura Comunale anche per conto di soggetti esterni, in forza di contratti di servizi assicurativi e/o di brokeraggio
e) nei casi di parere dell’Avvocatura Comunale reso nell’ambito di una attività istruttoria l’accesso allo stesso e ai documenti ad esso correlati può essere differito fino all’adozione dei provvedimenti amministrativi cui il parere stesso è preordinato.