di Massimiliano Bartocci

In un nostro precedente articolo abbiamo descritto la situazione che si è venuta a creare nel quartiere di Lido Tre Archi di Fermo per la presenza di contatori dell’acqua unici per intere palazzine che contano invece decine di appartamenti.

Una problematica particolarmente evidente in tre palazzine dove i condomini morosi sono numerosi tanto da superare la metà dei proprietari.

Morosità che nel tempo hanno raggiunto cifre “importanti” e che non possono essere certo sopportate da chi versa regolarmente la propria parte.

Una situazione che non può essere affrontata con i normali mezzi di risoluzione delle morosità né con un atteggiamento punitivo della società fornitrice del servizio idrico (CIIP spa) di sospensione della fornitura per le intere palazzine in quanto ciò è vietato, oltre che da diverse pronunce giudiziarie, dall’art. 18 della legge n. 220/2012 secondo cui in presenza di debiti condominiali pagati parzialmente il creditore, ossia il CIIP, deve rivolgersi prima nei confronti dei morosi e poi degli altri condomini.

A questo fine gli amministratori di condominio avrebbero dovuto fornire alla società CIIP spa l’elenco dei condomini non in regola per consentire le azioni giudiziarie e il pignoramento nei loro riguardi.

Anche gli amministratori di condominio avrebbero potuto agire nei confronti dei condomini morosi nominando un avvocato per chiedere al giudice l’emissione di un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo come pure i singoli proprietari chiedere al giudice di attivarsi in caso di inerzia degli amministratori.

UNA SITUAZIONE DI STALLO

Ma la presenza di tante morosità, e quindi di tante azioni giudiziarie da compiere, sembra aver scoraggiato tutti i possibili attori generando una situazione di stallo.

Situazione di stallo aggravata dalla impossibilità (perché disinteressati ma anche per mera convenienza) di riunire i condomini in assemblee con almeno il 50% dei millesimi e quindi di nominare nuovi amministratori, consentendo ai “vecchi” di mantenere l’incarico, e quindi il compenso, in perpetuo.

L’esistenza poi di contenziosi e di alte morosità sembra agevolare anche la vendita degli immobili a prezzi bassi.

Una situazione che evidentemente fa comodo a tanti.

Come se ne esce?

Bisognerebbe mettere intorno ad un tavolo la società CIIP, il Comune di Fermo, la Prefettura, gli Amministratori dei condomini e le Associazioni rappresentative dei proprietari, per trovare una soluzione “straordinaria” che preveda innanzi tutto la nomina di un amministratore giudiziario che faccia installare i contatori per ogni singolo appartamento e che chiuda le morosità pregresse, anche valutando un saldo e stralcio con i condomini disponibili o predisponendo forme dilatorie particolari.

Ma esiste la volontà di risolvere la situazione?

Un primo passo è stato fatto dalla Associazione Confabitare che ha chiesto un incontro con la società CIIP – spa (Cicli Integrati Impianti Primari) che gestisce il servizio idrico per cercare di trovare una soluzione ad un problema che si trascina da decenni.

Chi vivrà vedrà …

Art. 18 legge 220/2012

1. L’articolo 63 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

«Art. 63. – Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.

I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri condomini.

In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l’amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.

Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente.

Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l’avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all’amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto».